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Rischio sismico: le falle in Toscana e i 5 comuni fantasma

Nel 2006 la Toscana ha cambiato la classificazione dei comuni a rischio sismico, aggiungendo alle zone 1, 2, 3 e 4, la zona 3S. In sostanza in questa zona per costruire si richiedevano tutte le attenzioni richieste per la costruzione in zona 2 (cioè a medio rischio sismico), ma con i controlli delle zone a basso o bassissimo rischio sismico. Una scelta che già avevo contestato nel 2010, appena eletto in Consiglio regionale (LEGGI QUI)


Nel 2012 la Regione ha aggiornato la classificazione sismica del territorio eliminando la zona sismica 3S, inserendo i comuni coinvolti nella in zona 3, ad eccezione dei comuni di Stazzema e Villa Basilica (LU), Marliana (PT), Pelago (FI) e Talla (AR), finiti nella zona 2 a maggior rischio (CLICCA QUI PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA TOSCANA)

In Consiglio regionale ho presentato una risoluzione che, per motivi di opportuna sicurezza, chiedeva di verificare l’opportunità di collocare in zona 3 dei comuni che fino al 2006 erano in zona 2, e che venissero effettuate verifiche sui singoli edifici pubblici e privati costruiti tra il 2006 e il 2012 in questi 5 comuni. Me l’hanno bocciata. Sono senza parole.

QUI DI SEGUITO IL TESTO DELLA RISOLUZIONE:

Firenze, 13/09/2016

Alla c.a del Presidente del Consiglio Regionale

SEDE

Proposta di Risoluzione collegata alla Comunicazione n.13 del 13 Settembre 2016 della Giunta Regionale Toscana, in merito ai recenti eventi sismici che hanno colpito i comuni dell’Italia centrale e alle misure di prevenzione del rischio sismico. (ai sensi dell’art.181 del regolamento interno)

OGGETTO: Verifica requisiti antisismici a seguito dell’eliminazione della Zona di pericolosità 3S.

PREMESSO CHE

La LR 58/2009 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico” è lo strumento di attuazione delle politiche di prevenzione sismica;

Il decreto legislativo del 31 marzo del 1998, n. 112, ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali stabilendo quali funzioni rimanevano di competenza dello Stato;

L’articolo 93, primo comma, lettera g), in particolare, stabiliva che restavano nella competenza esclusiva dello Stato le funzioni relative ai criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche;

L’articolo 94 del TU sull’Edilizia (DPR 380/2001) al suo primo comma, sancisce che non possono iniziare lavori nelle località sismiche senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione salvo che i lavori non ricadano su una zona a bassa sismicità (3 e 4) dove il controllo viene svolto a campione;

In data 10 marzo 2003 in esecuzione dell’articolo 93, primo comma, lettera g) del decreto legislativo 112/1998 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato l’Ordinanza n. 3274 (Supplemento Ordinario dalla GU n. 105 del giorno 8 maggio 2003) contenente quattro allegati che fanno “parte integrante e sostanziale” dell’Ordinanza medesima: nell’allegato n. 1 sono stabiliti i criteri per l’individuazione delle zone sismiche e alla lettera a) si dispone quanto segue “le norme tecniche indicano 4 valori di accelerazione orizzontale (ag/g) di ancoraggio delle spettro di risposta elastico e le norme progettuali e costruttive da applicare: pertanto il numero delle zone è fissato in 4”;

Per effetto del punto precedente il territorio sismico italiano, quindi, è suddiviso per disposizione statale in 4 zone sismiche: la zona n. 1 è ad alta sismicità; la zona n. 2 è a media sismicità; le zone 3 e 4 sono a bassa sismicità;

Alle Regioni era affidato il compito di “collocare” i comuni di appartenenza territoriale in una delle 4 zone sismiche secondo i criteri predefiniti dall’amministrazione centrale;

Con Delibera di Giunta regionale n. 431 del 19 giugno 2006 la Regione Toscana istituì una zona 3S, che in un documento del Tecnico del Genio Civile di Area Vasta – Livorno- Lucca- Pisa veniva spiegata come “[…] 106 Comuni che possono andare in zona 3 (a bassa sismicità) o in zona 2 (a media sismicità). In questa zona 3 S non viene diminuito il livello di protezione precedente e le costruzioni devono essere progettate e realizzate con le azioni sismiche della zona 2” ribadendo, tuttavia, più avanti che “sono assoggettati a verifica tramite il metodo a campione secondo le modalità previste nel presente regolamento tutti gli interventi da realizzare nelle zone 3S, 3 e 4 relativi ai progetti interessati”. In sostanza in questa zona per costruire si richiedevano tutte le attenzioni richieste per la costruzione in zona 2 (cioè a medio rischio sismico), ma con i controlli delle zone a basso o bassissimo rischio sismico;

CONSIDERATO CHE

L’inclusione nelle zone 1 e 2 (rispettivamente ad alta e media sismicità) comporta l’autorizzazione sismica preventiva come previsto nel citato art. 94 del TU sull’Edilizia, mentre l’inserimento nelle zone 3 e 4 implica un regime di controllo semplificato consistente nel mero deposito del progetto edilizio e degli allegati presso l’ufficio tecnico regionale competente ed in un successivo – e solo eventuale – controllo peraltro esclusivamente a campione tramite sondaggi e nella misura del 10%;

La Zona Sismica 3, per effetto del Regolamento di attuazione dell’ articolo 117 , comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), “Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica”, viene suddivisa in tre fasce di pericolosità – A, B, C – al fine di differenziare l’entità dei controlli in maniera proporzionale alla pericolosità del sito, con un controllo rispettivamente pari al 40% – 10% – 5% dei preavvisi;

RICORDATO CHE

Con Deliberazione GRT n. 878 dell’8 ottobre 2012 la Regione Toscana ha aggiornato la classificazione sismica del territorio in attuazione dell’O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, eliminando la Zona Sismica 3S, e conferendo i Comuni coinvolti nella Zona Sismica 3, ad eccezione dei comuni di Stazzema e Villa Basilica (LU), Marliana (PT), Pelago (FI) e Talla (AR);

Con Deliberazione GRT n. 421 del 26/05/2014, pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 22 del 04.06.2014, è stato approvato un aggiornamento della classificazione sismica regionale;

Tutto ciò premesso,

SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE A

Verificare che per i Comuni passati prima dalla Zona 2 alla 3S, e successivamente alla Zona 3 sussistano i requisiti per il declassamento o se invece non sia più opportuno un loro reinserimento nella Zona 2;

Verificare puntualmente che i singoli edifici pubblici e privati costruiti tra il 2006 e il 2012 nei 5 comuni passati dalla categoria 3S a 2 (Seravezza, Villa Basilica, Marliana, Pelago e Talla) rispettino tutti i requisiti antisismici previsti per la classe sismica nella quale sono stati inseriti successivamente e siano stati sottoposti ai relativi controlli;

Il Consigliere
GIOVANNI DONZELLI